Statuto e Regolamento

Capo I – Costituzione dell’Accademia

Articolo 1 – L’Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei Quaranta – già Società Italiana delle Scienze, detta dei XL, e poi Accademia Nazionale dei XL – fondata nel 1782 e poi riconosciuta e dichiarata ente morale autonomo con Regio Decreto 8 giugno 1936, n. 1275, è iscritta nel registro delle persone giuridiche ed ha sede in Roma. L’Accademia è una associazione di alta cultura senza fini di lucro che svolge attività di rilevante interesse pubblico. Si compone di due classi, quella di Soci nazionali ordinari e quella di Soci stranieri, classi istituite per segnalare e onorare il merito dei cultori delle Scienze in Italia e all’estero. L’Accademia ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente allo sviluppo dell’attività istituzionale. In caso di scioglimento dell’Accademia il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione che persegua fini analoghi o fini di pubblica utilità.

Articolo 2 – La classe dei Soci nazionali ordinari è composta di 40 membri Ordinari e di un numero variabile di soci in soprannumero. La classe dei Soci stranieri è composta di 25 membri.

Articolo 3 – Soci nazionali in soprannumero vengono eletti per ogni Socio ordinario che abbia raggiunto l’età di 70 anni e che abbia almeno 5 anni di anzianità di nomina. I Soci in soprannumero hanno tutti i diritti e doveri dei Soci ordinari.

Capo II – Scopi dell’Accademia

Articolo 4 – Scopo precipuo dell’Accademia è di dare impulso al progresso della Scienza ed alla diffusione delle conoscenze scientifiche assumendo iniziative utili quali:

  1. La promozione di ricerche e studi, anche di natura storica, su argomenti di alta specializzazione scientifica e tecnica;
  2. L’assegnazione di premi per attività scientifica;
  3. La formulazione di proposte, pareri e consulenze nei campi di propria competenza alle istituzioni pubbliche e a enti e organismi privati per lo studio e la soluzione di problemi scientifici;
  4. Il riordinamento, il coordinamento o l’istituzione di musei scientifici, anche a tema;
  5. L’adesione a organizzazioni scientifiche nazionali od estere che perseguano gli stessi fini;
  6. Lo sviluppo di rapporti e scambi culturali con Accademie e Società Scientifiche, anche all’estero.

A tal fine l’Accademia può fare ricorso alle seguenti misure di sostegno e di promozione curando:

  1. L’organizzazione di riunioni, convegni, congressi e di mostre ed esposizioni scientifiche o tecniche;
  2. L’ospitalità, il patrocinio o l’istituzione di Fondazioni, Comitati o Associazioni, che abbiano il fine di promuovere la ricerca o la diffusione della cultura scientifica in Italia;
  3. La realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento scientifico nei campi di propria competenza destinate alle scuole di ogni ordine e grado, utilizzando le risorse anche di fonte comunitaria e internazionale;
  4. La gestione, conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico riunito nella biblioteca accademica aperta al pubblico;
  5. L’ordinamento, gestione e conservazione del patrimonio archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e la promozione di iniziative volte alla sua valorizzazione;
  6. La pubblicazione di periodici, atti, libri, opuscoli, comunicati conformi alle proprie finalità;
  7. Qualsiasi altra iniziativa atta a favorire il progresso e la diffusione della cultura scientifica, promuovendo associazioni aventi l’obiettivo di sostenere finanziariamente l’attività culturale.

Capo III – Cariche accademiche

Articolo 5 – L’Accademia è governata da un Consiglio di Presidenza composto di cinque Soci nazionali tra i quali un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Amministratore e un Consigliere. Il Consiglio resta in carica quattro anni.

Articolo 6 – Il Consiglio di Presidenza:

  • cura il governo e l’amministrazione dell’Accademia;
  • delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo preparato dall’Amministratore e li sottopone annualmente all’approvazione dei Soci che potranno votare per corrispondenza o, eventualmente, in seduta accademica;
  • accetta le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni e ne stabilisce l’impiego;
  • istituisce e bandisce i Premi precisando le modalità per il loro conferimento;
  • conferisce assegni e sussidi per incoraggiare la ricerca scientifica;
  • autorizza la convocazione di riunioni, convegni o congressi scientifici;
  • stabilisce e coordina le pubblicazioni accademiche;
  • attua quanto previsto dall’articolo 4 del presente Statuto;
  • nomina gl’impiegati e ne fissa gli emolumenti.

Articolo 7 – Il Presidente:

  • rappresenta l’Accademia e la governa secondo le norme statutarie;
  • firma la corrispondenza salvo la parte delegata al Segretario o all’Amministratore per gli atti di loro competenza;
  • propone i candidati per le elezioni a socio;
  • convoca e presiede le adunanze accademiche e del Consiglio.

Articolo 8 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o per delega.

Articolo 9 – Il Segretario, da eleggersi fra i Soci residenti a Roma:

  • cura l’ordinaria corrispondenza con i Soci;
  • attende alle pubblicazioni;
  • tiene i verbali delle sedute consiliari e accademiche;
  • dirige il personale stipendiato;
  • sovraintende all’archivio accademico;
  • compila gli Annali dell’Accademia.

Articolo 10 – L’Amministratore, da eleggersi tra i Soci residenti a Roma:

  • coadiuva il Presidente nell’amministrazione dell’Accademia;
  • riscuote i crediti e le rendite dell’Accademia;
  • custodisce e amministra il patrimonio sociale;
  • esegue i pagamenti ordinatigli dal Presidente;
  • prepara annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di Presidenza;
  • compila e aggiorna l’inventario dei beni mobili dell’Accademia.

Capo IV – Elezioni

Articolo 11 – La designazione dei candidati per la elezione a Socio nazionale, ordinario o in soprannumero, o straniero si farà nel modo seguente:

  • Per ogni posto vacante, il Presidente interpellerà i Soci nazionali pregandoli di segnalare eventuali nominativi di candidati precisandone i meriti; nel caso che un nominativo venga segnalato da almeno dieci Soci, il Presidente dovrà includerlo tra i candidati che sottoporrà alla elezione dei Soci;
  • Espletato questo primo atto, il Presidente proporrà, per ogni posto vacante, una rosa di tre nomi che sottoporrà per ordine alfabetico alla scelta dei Soci nazionali;
  • Ogni nome proposto è accompagnato da una nota biografica sull’attività svolta dal candidato in campo scientifico.

Articolo 12 – I Soci nazionali, ricevuta la rosa di tre nomi, ne sceglieranno uno che iscriveranno nell’apposito bollettino di voto che sarà da loro firmato e inviato alla Segreteria dell’Accademia che curerà lo scrutinio, verbalizzandolo. Il candidato che raccoglierà il maggior numero di voti si intenderà eletto. In caso di parità, avrà preponderanza il voto del Presidente.

Articolo 13 – I Soci eletti sono nominati con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Articolo 14 – I Membri del Consiglio di Presidenza vengono eletti dai Soci nazionali che li sceglieranno fra tutti i Membri dell’Accademia. I Soci indicheranno, in apposita scheda, da restituire firmata alla Segreteria dell’Accademia, il nome del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario, dell’Amministratore e di un Consigliere. Risulteranno eletti i nominativi che avranno raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, sarà scelto il nominativo con maggiore anzianità accademica. In caso di dimissioni o di decesso di un Membro del Consiglio, si procederà, per sostituirlo, a una elezione parziale. L’eletto resterà in carica sino allo scadere del mandato consiliare. I soci nazionali possono attribuire ai Presidenti cessati dalla carica, che abbiano acquisito verso l’Accademia particolari benemerenze, la qualifica di Presidente onorario. Il Presidente onorario può essere invitato a prendere parte a riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. La qualifica sarà conferita con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Capo V – Adunanze

Articolo 15 – L’Accademia si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e in sedute straordinarie ogni qualvolta il Presidente le convocherà.

Articolo 16 – Le sedute scientifiche dell’Accademia sono aperte ai Soci nazionali e stranieri.

Articolo 17 – Le adunanze amministrative sono riservate ai Soci nazionali.

Articolo 18 – Il Consiglio di Presidenza si riunisce semestralmente ed ogni qualvolta il Presidente riterrà opportuno convocarlo.

Articolo 19 – Qualora le finanze accademiche lo permettano, ai Soci nazionali che intervengono alle sedute accademiche o del Consiglio può essere assegnato un gettone di presenza a titolo rimborso spese.

Capo VI – Pubblicazioni

Articolo 20 – Le pubblicazioni dell’Accademia sono:

  • le «Memorie di Matematica e Applicazioni e di Scienze Fisiche e Naturali»;
  • gli «Annali»;
  • l’«Annuario»;
  • qualsiasi altra pubblicazione che il Consiglio di Presidenza delibererà di editare o far editare.

Articolo 21 – Le «Memorie di Matematica e Applicazioni e di Scienze Fisiche e Naturali» pubblicano lavori originali e, in aderenza ai commi 8 e 10 dell’articolo 4, riviste sintetiche e di aggiornamento, atti di convegni indetti o patrocinati dall’Accademia.

Articolo 22 – I lavori e le riviste pubblicati nelle «Memorie» debbono essere di Soci nazionali, di soci stranieri o di estranei presentati da Soci; in questo caso deve figurare il nome del Socio presentatore.

Articolo 23 – Gli Autori sono responsabili delle opere pubblicate nelle «Memorie».

Articolo 24 – Gli «Annali» pubblicano la cronistoria aggiornata dell’Accademia e sono pubblicati o separatamente o in appendice alle «Memorie».

Articolo 25 – L’«Annuario» pubblica lo Statuto con gli annessi Decreti e Statuti dei Premi e delle Fondazioni accademiche, il Regolamento, l’elenco dei Soci e qualsiasi altra notizia che il Consiglio di Presidenza riterrà necessaria.

Capo VII – Biblioteca e archivio storico

Articolo 26 – I libri, i periodici, le miscellanee sono ordinati in una Biblioteca aperta agli studiosi.

Articolo 27 – I manoscritti, gli autografi e i documenti posseduti dall’Accademia sono ordinati nell’Archivio storico e sono accessibili agli studiosi secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Articolo 28 – Il Presidente può affidare a un Socio l’incarico di Conservatore della Biblioteca e dell’Archivio storico.

Capo VIII – Premi

Articolo 29 – I Premi e le Medaglie saranno conferiti nel rispetto delle norme istitutive riportate negli Statuti, Regolamenti e Decreti, e pubblicati in appendice al presente Statuto.

Articolo 30 – L’Accademia può istituire nuovi Premi e conferire assegni e sussidi per incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica.

Articolo 31 – Le Commissioni giudicatrici per l’assegnazione dei Premi sono nominate secondo quanto stabiliscono i Decreti o gli Statuti istitutivi. In mancanza di norme specifiche, il Consiglio di Presidenza inviterà i Soci ad eleggere, a mezzo scheda, tre Membri per ciascuna Commissione delegata a dare il giudizio. Nell’invitare i Soci alla elezione, il Consiglio elencherà i nomi dei Soci la cui specializzazione è affine alla materia oggetto del concorso; malgrado ciò, tutti i Soci sono eleggibili. Saranno eletti Commissari coloro che avranno riportato il maggior numero di voti.

Articolo 32 – Le Commissioni giudicatrici stenderanno una relazione motivata sui giudizi emessi e sui vincitori proposti. Il Consiglio di Presidenza omologherà i giudizi e proclamerà i vincitori.

Articolo 33 – La consegna dei Premi viene fatta in seduta straordinaria, pubblica e solenne.

Articolo 34 – Ai Soci nazionali e stranieri non potrà essere conferito alcun premio.

Capo IX – Disposizioni suppletive

Articolo 35 – Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili, sono curati da un collegio di Revisori dei conti composto da membri eletti dai Soci nazionali tra i Soci stessi, da un membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da un membro designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Presidente è scelto dal Collegio tra i membri Soci dell’Accademia. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono venire confermati. Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo, allegandole ai bilanci predisposti dall’Accademico Amministratore e approvati dal Consiglio di Presidenza per la successiva approvazione da parte dei Soci.

Articolo 36 – Ogni anno l’Accademia invia al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, nonché, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti, il conto consuntivo e il bilancio preventivo approvato dai Soci in base all’Articolo 6 dello Statuto.

Articolo 37 – Il Consiglio di Presidenza compila il Regolamento a questo Statuto, Regolamento che sarà sottoposto, per referendum, all’approvazione dei Soci.

Articolo 38 – Le modifiche al presente Statuto debbono avere il voto favorevole della maggioranza dei Soci nazionali. Il voto può essere esercitato per corrispondenza oppure direttamente in una adunanza straordinaria convocata allo scopo dal Presidente.

Capo I – Soci Nazionali ordinari

Art. 1 – I Soci Nazionali ordinari – secondo una tradizione che rimonta al 1782 – costituiscono i XL. La loro nomina è effettuata secondo l’Art. 13 dello Statuto.

Capo II – Soci in soprannumero

Art. 2 – Il Socio Nazionale in soprannumero passerà Socio Nazionale ordinario ogni qual volta si renderà vacante un posto. Se esistono più Soci in soprannumero, il primo ad essere designato Socio Nazionale ordinario sarà quello di nomina più remota. Se, in applicazione dell’art. 6 del presente Regolamento, esistono più Soci in soprannumero eletti contemporaneamente, il primo ad essere designato sarà il più anziano di età. Il passaggio da Socio in soprannumero a Socio ordinario si farà con delibera del Consiglio di Presidenza; la nomina verrà fatta secondo l’art. 13 dello Statuto.

Capo III – Elezioni dei Soci

Art. 3 – L’interpellanza di cui all’art. 11 dello Statuto, 1° comma, dovrà essere inviata dal Presidente non oltre i 30 giorni dalla vacanza del posto; i Soci avranno 20 giorni per rispondere.

Art. 4 – Le proposte per l’elezione di un nuovo Socio dovranno essere inviate dal Presidente non oltre 15 giorni dalla ricezione delle risposte di cui all’art. 3 del Regolamento.

Art. 5 – Il Presidente, nel proporre le terne, cercherà di far sì che le diverse discipline scientifiche siano equamente rappresentate in seno all’Accademia.

Art. 6 – Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, potrà in via eccezionale porre contemporaneamente in votazione più terne monodisciplinari.

Capo IV – Adunanze

Art. 7 – Le adunanze amministrative per l’approvazione dei bilanci saranno convocate con lettera raccomandata o mezzo equipollente, anche utilizzando la posta elettronica,  con un preavviso di almeno 10 giorni.

Capo V – Pubblicazioni

Art. 8 – Ogni Socio ha il diritto a pubblicare nelle Memorie un suo lavoro. Qualora un Socio presenti per la pubblicazione una memoria di un estraneo riferentesi a una disciplina diversa da quella di pertinenza del Socio stesso, il Consiglio di Presidenza può richiedere il parere di un altro Socio appartenente alla disciplina cui la memoria si riferisce.

Capo VI – Attività dell’Accademia

Art. 9 – Il Consiglio di Presidenza per lo studio di alcuni argomenti o la realizzazione di attività particolari (congressi, cicli di conferenze, pubblicazioni speciali, etc.) può nominare Commissioni formate da Soci ed eventualmente integrate da specialisti esterni.

Capo VII – Biblioteca e Archivio Storico

Art. 10 – La Biblioteca dell’Accademia è aperta agli studiosi nei giorni e nelle ore che verranno periodicamente fissate dal Segretario della Accademia o dal Conservatore della Biblioteca e dell’Archivio Storico.

Art. 11 – I manoscritti, autografi, stampati ed altro materiale ordinato nell’Archivio storico dell’Accademia sono liberamente consultabili dai soci. La consultazione potrà essere concessa a studiosi estranei alla Accademia i quali, per accedere all’Archivio, dovranno chiedere l’autorizzazione al Segretario dell’Accademia o al Conservatore della Biblioteca e dell’Archivio Storico.

Art. 12 – Il prestito di libri, periodici, miscellanee esistenti nella Biblioteca è riservato ai Soci.
In via eccezionale si può concedere il prestito anche a estranei all’Accademia purché presentati da un Socio.

Art. 13 – Il materiale ordinato nell’Archivio Storico potrà essere consultato soltanto nella sede dell’Accademia.

Art. 14 – Il Conservatore della Biblioteca e dell’Archivio Storico dell’Accademia veglierà sulla buona conservazione del materiale esistente, sull’aggiornamento del catalogo, sulle possibili nuove acquisizioni e sul movimento dei lettori e dei prestiti.

Capo VIII – Premi

Art. 15 – I premi che l’Accademia deve conferire per pubblico concorso saranno banditi dal Consiglio di Presidenza nella sua prima seduta di ogni Anno Accademico.

Art. 16 – I premi che l’Accademia conferisce direttamente dovranno essere assegnati alle scadenze stabilite per ogni premio dai rispettivi regolamenti.

Art. 17 – Le Commissioni giudicatrici saranno convocate non oltre un mese dopo la loro elezione.

Art. 18 – La relazione motivata sui giudizi emessi e sui vincitori proposti — di cui all’Art. 32 dello Statuto — dovrà essere presentata non oltre un mese dopo la prima riunione della Commissione giudicatrice.

Capo IX – Disposizioni suppletive

Art. 19 – Le modifiche al presente Regolamento possono essere stabilite con la stessa procedura di cui all’Art. 38 dello Statuto.