Il primo Statuto di cui
si dotò la “Società Italiana” risale
al 1786. Le norme ivi contenute definivano le finalità dell’Istituzione,
la struttura dell’organizzazione sociale, le modalità di
elezione dei soci e di assegnazione delle cariche accademiche,
e la pubblicazione delle Memorie.
Lo Statuto attualmente in vigore, seppur modificato nel corso degli anni in
conformità delle mutate esigenze organizzative ed editoriali, continua
ad essere la principale fonte normativa di autoregolamentazione sociale dell'Accademia.
STATUTO VIGENTE
(Iscritto nel registro
delle persone giuridiche con provvedimento della prefettura di
Roma del 31 ottobre 2001)
Capo I – Costituzione dell’Accademia
Art. 1 – L’Accademia Nazionale
delle Scienze, detta dei Quaranta – già Società Italiana
delle Scienze, detta dei XL, e poi Accademia Nazionale dei XL – fondata
nel 1782 e poi riconosciuta e dichiarata corpo morale autonomo
con D.R. 8 giugno 1936, n. 1275, ha sede in Roma e si compone
di due classi, quella di Soci nazionali ordinari e quella di
Soci stranieri, classi istituite per segnalare e onorare il merito
dei cultori delle Scienze in Italia e fuori.
Art. 2 – La classe dei Soci nazionali
ordinari è composta di 40 membri Ordinari e di un numero
variabile di soci in soprannumero. La classe dei Soci stranieri è composta
di 25 membri.
Art. 3 – Soci nazionali in soprannumero
vengono eletti per ogni Socio ordinario che abbia raggiunto l’età di
70 anni e che abbia almeno 5 anni di anzianità di nomina.
I Soci in soprannumero hanno tutti i diritti e doveri dei Soci
ordinari.
Capo II – Scopi dell’Accademia
Art. 4 – Scopo precipuo dell’Accademia è quello
di dare impulso al progresso scientifico in Italia:
1) assegnando premi scientifici;
2) promuovendo riunioni, convegni, congressi su argomenti di alta specializzazione
scientifica e tecnica;
3) organizzando mostre ed esposizioni scientifiche o tecniche;
4) riordinando, coordinando o istituendo musei scientifici;
5) accogliendo e patrocinando Fondazioni che abbiano il fine di promuovere
la ricerca o la diffusione scientifica in Italia;
6) aderendo a organizzazioni scientifiche nazionali od estere che perseguano
gli stessi fini;
7) assecondando l’opera dello Stato, dei Corpi morali, degli Enti pubblici
o imprenditoriali nello studio e nella soluzione di problemi scientifici;
8) pubblicando periodici, atti, libri, opuscoli, comunicati per le proprie
finalità;
9) mantenendo i rapporti e gli scambi culturali con le Accademie e Società Scientifiche
straniere;
10) prendendo qualsiasi altra iniziativa atta a favorirne il progresso e la
diffusione della cultura scientifica in Italia.
Capo III – Cariche accademiche
Art. 5 – L’Accademia è governata
da un Consiglio di Presidenza composto di cinque Soci nazionali
tra i quali un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario,
un Amministratore e un Consigliere. Il Consiglio resta in carica
quattro anni.
Art. 6 – Il Consiglio di Presidenza:
— cura il governo e l’amministrazione dell’Accademia;
— delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo preparato dall’Amministratore
e li sottorna suone poi all’approvazione dei Soci che potranno votare per
corrispondenza o, eventualmente, in seduta accademica;
— accetta le donazioni, i lasciti e le sovvenzioni e ne stabilisce l’impiego;
— istituisce e bandisce i Premi precisando le modalità per il loro
conferimento;
— conferisce assegni e sussidi per incoraggiare la ricerca scientifica;
— autorizza la convocazione di riunioni, convegni o congressi scientifici;
— stabilisce e coordina le pubblicazioni accademiche;
— attua quanto previsto dall’Art. 4 del presente Statuto;
— nomina gl’impiegati e ne fissa gli emolumenti.
Art. 7 – Il Presidente:
— rappresenta l’Accademia e la governa secondo le norme statutarie;
— firma la corrispondenza salvo la parte delegata al Segretario o all’Amministratore
per gli atti di loro competenza;
— propone i candidati per le elezioni a socio;
— convoca e presiede le adunanze accademiche e del Consiglio.
Art. 8 – Il Vice Presidente sostituisce
il Presidente in caso di impedimento o per delega.
Art. 9 – Il Segretario, da eleggersi
fra i Soci residenti a Roma:
— cura l’ordinaria corrispondenza con i Soci;
— attende alle pubblicazioni;
— tiene i verbali delle sedute consigliari e accademiche;
— dirige il personale stipendiato;
— sovraintende all’archivio accademico;
— compila gli Annali dell’Accademia.
Art. 10 – L’Amministratore,
da eleggersi tra i Soci residenti a Roma:
— coadiuva il Presidente nell’amministrazione dell’Accademia;
— riscuote i crediti e le rendite dell’Accademia;
— custodisce e amministra il patrimonio sociale;
— esegue i pagamenti ordinatigli dal Presidente;
— prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottorna suorre
al Consiglio di Presidenza;
— compila e aggiorna l’inventario dei beni mobili dell’Accademia.
Capo IV – Elezioni
Art. 11 – La designazione dei
candidati per la elezione a Socio nazionale, ordinario o in soprannumero,
o straniero si farà nel modo seguente:
— per ogni posto vacante, il Presidente interpellerà i Soci nazionali
pregandoli di segnalare eventuali nominativi di candidati precisandone i meriti;
nel caso che un nominativo venga segnalato da almeno dieci Soci, il Presidente
dovrà includerlo tra i candidati che sottorna suorrà alla elezione
dei Soci;
— espletato questo primo atto, il Presidente proporrà, per ogni
posto vacante, una rosa di tre nomi che sottorna suorrà per ordine alfabetico
alla scelta dei Soci nazionali;
— ogni nome proposto è accompagnato da una nota biografica sull’attività svolta
dal candidato in campo scientifico.
Art. 12 – I Soci nazionali, ricevuta
la rosa di tre nomi, ne sceglieranno uno che iscriveranno nell’apposito
bollettino di voto che sarà da loro firmato e inviato
alla Segreteria dell’Accademia che curerà lo scrutinio,
verbalizzandolo.
Il candidato che raccoglierà il maggior numero di voti si intenderà eletto.
In caso di parità, avrà preponderanza il voto del Presidente.
Art. 13 – I Soci eletti sono
nominati con Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
Art. 14 – I Membri del Consiglio
di Presidenza vengono eletti dai Soci nazionali che li sceglieranno
fra tutti i Membri dell’Accademia. I Soci indicheranno,
in apposita scheda, da restituire firmata alla Segreteria dell’Accademia,
il nome del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario,
dell’Amministratore e di un Consigliere.
Risulteranno eletti i nominativi che avranno raccolto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti, sarà scelto il nominativo con
maggiore anzianità accademica.
In caso di dimissioni o di decesso di un Membro del Consiglio, si procederà,
per sostituirlo, a una elezione parziale. L’eletto resterà in
carica sino allo scadere del mandato consiliare.
I soci nazionali possono attribuire ai Presidenti cessati dalla carica, che
abbiano acquisito verso l’Accademia particolari benemerenze, la qualifica
di Presidente onorario. Il Presidente onorario può essere invitato a
prendere parte a riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto.
La qualifica sarà conferita con decreto del Ministro per i Beni e le
Attività Culturali.
Capo V – Adunanze
Art. 15 – L’Accademia si
riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e
in sedute straordinarie ogni qualvolta il Presidente le convocherà.
Art. 16 – Le sedute scientifiche
dell’Accademia sono aperte ai Soci nazionali e stranieri.
Art. 17 – Le adunanze amministrative
sono riservate ai Soci nazionali.
Art. 18 – Il Consiglio di Presidenza
si riunisce semestralmente ed ogni qualvolta il Presidente riterrà opportuno
convocarlo.
Art. 19 – Qualora le finanze
accademiche lo permettano, ai Soci nazionali che intervengono
alle sedute accademiche o del Consiglio può essere assegnato
un gettone di presenza a titolo rimborso spese.
Capo VI – Pubblicazioni
Art. 20 – Le pubblicazioni dell’Accademia
sono:
— le «Memorie di Matematica e Applicazioni e di Scienze Fisiche e
Naturali»;
— gli «Annali»;
— l’«Annuario»;
— qualsiasi altra pubblicazione che il Consiglio di Presidenza delibererà di
editare o far editare.
Art. 21 – Le «Memorie di
Matematica e Applicazioni e di Scienze Fisiche e Naturali» pubblicano
lavori originali e, in aderenza ai commi 8 e 10 dell’art.
4, riviste sintetiche e di aggiornamento, atti di convegni indetti
o patrocinati dall’Accademia.
Art. 22 – I lavori e le riviste
pubblicati nelle «Memorie» debbono essere di Soci
nazionali, di soci stranieri o di estranei presentati da Soci;
in questo caso deve figurare il nome del Socio presentatore.
Art. 23 – Gli Autori sono responsabili
delle opere pubblicate nelle «Memorie».
Art. 24 – Gli «Annali» pubblicano
la cronistoria aggiornata dell’Accademia e sono pubblicati
o separatamente o in appendice alle «Memorie».
Art. 25 – L’«Annuario» pubblica
lo Statuto con gli annessi Decreti e Statuti dei Premi e delle
Fondazioni accademiche, il Regolamento, l’elenco dei Soci
e qualsiasi altra notizia che il Consiglio di Presidenza riterrà necessaria.
Capo VII – Biblioteca e
archivio storico
Art. 26 – I libri, i periodici,
le miscellanee sono ordinati in una Biblioteca aperta agli studiosi.
Art. 27 – I manoscritti, gli
autografi e i documenti posseduti dall’Accademia sono ordinati
nell’Archivio storico e sono accessibili agli studiosi
secondo quanto stabilito dal Regolamento.
Art. 28 – Il Presidente può affidare
a un Socio l’incarico di Conservatore della Biblioteca
e dell’Archivio storico.
Capo VIII – Premi
Art. 29 – I Premi e le Medaglie
saranno conferiti nel rispetto delle norme istitutive riportate
negli Statuti, Regolamenti e Decreti, e pubblicati in appendice
al presente Statuto.
Art. 30 – L’Accademia può istituire
nuovi Premi e conferire assegni e sussidi per incoraggiare e
promuovere la ricerca scientifica.
Art. 31 – Le Commissioni giudicatrici
per l’assegnazione dei Premi sono nominate secondo quanto
stabiliscono i Decreti o gli Statuti istitutivi.
In mancanza di norme specifiche, il Consiglio di Presidenza inviterà i
Soci ad eleggere, a mezzo scheda, tre Membri per ciascuna Commissione delegata
a dare il giudizio. Nell’invitare i Soci alla elezione, il Consiglio
elencherà i nomi dei Soci la cui specializzazione è affine alla
materia oggetto del concorso; malgrado ciò, tutti i Soci sono eleggibili.
Saranno eletti Commissari coloro che avranno riportato il maggior numero di
voti.
Art. 32 – Le Commissioni giudicatrici
stenderanno una relazione motivata sui giudizi emessi e sui vincitori
proposti. Il Consiglio di Presidenza omologherà i giudizi
e proclamerà i vincitori.
Art. 33 – La consegna dei Premi
viene fatta in seduta straodinaria, pubblica e solenne.
Art. 34 – Ai Soci nazionali e
stranieri non potrà essere conferito alcun premio.
Capo IX – Disposizioni suppletive
Art. 35 – Il controllo della
gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi
e consuntivi e l’esame dei documenti e delle carte contabili,
sono devoluti ad un Collegio di Revisori dei Conti composto da
tre membri eletti dai Soci nazionali tra i Soci stessi, da un
membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e da un membro designato dal Ministero del Tesoro. Il Presidente è scelto
dal Collegio tra i tre membri Soci dell’Accademia.
I Revisori dei Conti durano in carica due anni e possono venire confermati.
Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo,
allegandole ai bilanci predisposti dall’Accademico Amministratore per
la successiva approvazione da parte dei Soci.
Art. 36 – Non oltre il mese di
marzo di ogni anno l’Accademia invia al Ministero per i
Beni e le Attività Culturali una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente, nonché, sentito il parere
del Collegio dei Revisori dei conti, il conto consuntivo e il
bilancio preventivo approvato dai Soci in base all’Articolo
6 dello Statuto.
Art. 37 – Il Consiglio di Presidenza
compila il Regolamento a questo Statuto, Regolamento che sarà sottorna
suosto, per referendum, all’approvazione dei Soci.
Art. 38 – Le modifiche al presente
Statuto debbono avere il voto favorevole della maggioranza dei
Soci nazionali. Il voto può essere esercitato per corrispondenza
oppure direttamente in una adunanza straordinaria convocata allo
scopo dal Presidente.
REGOLAMENTO
(Iscritto nel registro delle persone
giuridiche con provvedimento
della Prefettura di Roma del 31 ottobre 2001)
Capo I – Soci Nazionali
ordinari
Art. 1 – I Soci Nazionali ordinari – secondo
una tradizione che rimonta al 1782 – costituiscono i XL.
La loro nomina è effettuata secondo l’Art. 13 dello Statuto.
Capo II – Soci in soprannumero
Art. 2 – Il Socio Nazionale in
soprannumero passerà Socio Nazionale ordinario ogni qual
volta si renderà vecante un posto.
Se esistono più Soci in soprannumero, il primo ad essere designato Socio
Nazionale ordinario sarà quello di nomina più remota.
Se, in applicazione dell’art. 6 del presente Regolamento, esistono più Soci
in soprannumero eletti contemporaneamente, il primo ad essere designato sarà il
più anziano di età.
Il passaggio da Socio in soprannumero a Socio ordinario si farà con
delibera del Consiglio di Presidenza; la nomina verrà fatta secondo
l’art. 13 dello Statuto.
Capo III – Elezioni dei
Soci
Art. 3 – L’interpellanza
di cui all’art. 11 dello Statuto, 1° comma, dovrà essere
inviata dal Presidente non oltre i 30 giorni dalla vacanza del
posto; i Soci avranno 20 giorni per rispondere.
Art. 4 – Le proposte per l’elezione
di un nuovo Socio dovranno essere inviate dal Presidente non
oltre 15 giorni dalla ricezione delle risposte di cui all’art.
3 del Regolamento.
Art. 5 – Il Presidente, nel proporre
le terne, cercherà di far sì che le diverse discipline
scientifiche siano equamente rappresentate in seno all’Accademia.
Art. 6 – Il Presidente, sentito
il Consiglio di Presidenza, potrà in via eccezionale porre
contemporaneamente in votazione più terne monodisciplinari.
Capo IV – Adunanze
Art. 7 – Le adunanze amministrative
per l’approvazione dei bilanci saranno convocate con lettera
raccomandata.
Capo V – Pubblicazioni
Art. 8 – Ogni Socio ha il diritto
a pubblicare nelle Memorie un suo lavoro. Qualora un Socio presenti
per la pubblicazione una memoria di un estraneo riferentesi a
una disciplina diversa da quella di pertinenza del Socio stesso,
il Consiglio di Presidenza può richiedere il parere di
un altro Socio appartenente alla disciplina cui la memoria si
riferisce.
Capo VI – Attività dell’Accademia
Art. 9 – Il Consiglio di Presidenza
per lo studio di alcuni argomenti o la realizzazione di attività particolari
(congressi, cicli di conferenze, pubblicazioni speciali, etc.)
può nominare Commissioni formate da Soci ed eventualmente
integrate da specialisti esterni.
Capo VII – Biblioteca e
Archivio Storico
Art. 10 – La Biblioteca dell’Accademia è aperta
agli studiosi nei giorni e nelle ore che verranno periodicamente
fissate dal Segretario della Accademia o dal Conservatore della
Biblioteca e dell’Archivio Storico.
Art. 11 – I manoscritti, autografi,
stampati ed altro materiale ordinato nell’Archivio storico
dell’Accademia sono liberamente consultabili dai soci.
La consultazione potrà essere concessa a studiosi estranei
alla Accademia i quali, per accedere all’Archivio, dovranno
chiedere l’autorizzazione al Segretario dell’Accademia
o al Conservatore della Biblioteca e dell’Archivio Storico.
Art. 12 – Il prestito di libri,
periodici, miscellanee esistenti nella Biblioteca è riservato
ai Soci.
In via eccezionale si può concedere il prestito anche a estranei all’Accademia
purché presentati da un Socio.
Art. 13 – Il materiale ordinato
nell’Archivio Storico potrà essere consultato soltanto
nella sede dell’Accademia.
Art. 14 – Il Conservatore della
Biblioteca e dell’Archivio Storico dell’Accademia
veglierà sulla buona conservazione del materiale esistente,
sull’aggiornamento del catalogo, sulle possibili nuove
acquisizioni e sul movimento dei lettori e dei prestiti.
Capo VIII – Premi
Art. 15 – I premi che l’Accademia
deve conferire per pubblico concorso saranno banditi dal Consiglio
di Presidenza nella sua prima seduta di ogni Anno Accademico.
Art. 16 – I premi che l’Accademia
conferisce direttamente dovranno essere assegnati alle scadenze
stabilite per ogni premio; il Consiglio di Presidenza, nella
sua prima seduta di ogni Anno Accademico, attua quanto stabilito
all’art. 31 dello Statuto.
Art. 17 – L’invito ad eleggere
i Membri delle Commissioni giudicatrici dovrà essere spedito
dall’Accademia entro i 15 giorni susseguenti alla seduta
del Consiglio di Presidenza nella quale si è deliberata
l’apertura del concorso.
I Soci avranno 20 giorni di tempo per rispondere.
Art. 18 – Le Commissioni giudicatrici
saranno convocate non oltre un mese dopo la loro elezione.
Art. 19 – La relazione motivata
sui giudizi emessi e sui vincitori proposti — di cui all’Art.
32 dello Statuto — dovrà essere presentata non oltre
un mese dopo la prima riunione della Commissione giudicatrice.
Capo IX – Disposizioni suppletive
Le modifiche al presente Regolamento possono
essere stabilite con la stessa procedura di cui all’Art.
38 dello Statuto.
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